Info Decreto Urbani

Mi rivolgo a tutti coloro che, come me, si trovano a fornire un accesso internet ad una utenza pubblica, come ad esempio per i clienti di un campeggio, un albergo, ecc; spero di fare cosa gradita inserendo un Vademecum riguardante le procedure da seguire per ottemperare alle nuove norme anti terrorismo del decreto Pisanu.

Aspetti Legali Decreto Pisanu Nuove Norme Antiterrorismo
Normative di riferimento:
a) D.L. 259/2003 (Codice Telecomunicazioni)
http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=725
b) decreto legge 27 luglio 2005 n.144 convertito con la legge 31 luglio
2005 n.155:
http://www.parlamento.it/leggi/elelenum.htm
c) Decreto di attuazione del 16 agosto 2005:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terrorismo_int/decre
to_160805.pdf
d) Circolare Ministero dell’Interno n.557/2005:
http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21262

Obblighi introdotti:
l’esercizio pubblico di qualsiasi tipo (bar, ristorante, albergo, rivendita tabacchi) che offre al
pubblico un servizio di Internet , tramite terminali, tramite prese ethernet o tramite wi-fi
è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) Inviare al Ministero delle Telecomunicazioni la comunicazione prevista dall’art. 25 del
Codice delle Telecomunicazioni (modulo scaricabile alla pag.125 degli allegati di cui al link
http://www.comunicazioni.it/it/DocSupp/725/codice%20delle%20comunicazioni%20-
%20allegati.pdf );

b) richiedere la licenza al questore :
http://www.interno.it/assets/files/8/2005830143645.pdf

c) identificare il soggetto a cui si offre il servizio prima di consentirgli l’accesso procedendo
come segue: chiedere un documento di identità, trascrivere su un registro o su un
computer i dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza etc), indicare il tipo di
documento ( es. patente, passaporto, carta di identità), il n. del documento e fare una
fotocopia dello stesso;

d) porre in essere il monitoraggio delle attività svolte dal soggetto a cui si offre il servizio,
ovvero: memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed all’ora della comunicazione e
alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato
dall’utente esclusi, comunque, i contenuti delle comunicazioni;

e) sanzioni: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a €
3.098,00.

LA SOSTANZA DEI NUOVI ADEMPIMENTI
Gli adempimenti principali ai quali si deve sottostare secondo la nuova normativa riguardano
principalmente:
a) il monitoraggio delle attività dell’utente;
c) la raccolta e la conservazione dei dati di cui sopra.
c) la richiesta della licenza
L’art 7 del Decreto Legge 27 luglio 2005 n.144 richiede che chiunque intende
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore; chi già offre il
servizio dovrà mettersi in regola entro il 26 settembre.
Copia della richiesta di licenza è reperibile al seguente indirizzo web:
http://www.interno.it/assets/files/8/2005830143645.pdf .
d) Identificazione dell’utente
L’art. 1 del Decreto del 16 agosto 2005 richiede all’Internet
Point di identificare chi accede al servizio, prima che vi acceda, prendendone i dati anagrafici
da un documento di identità, trascrivendo il n. del documento e facendone una fotocopia. Il
gestore, inoltre, dovrà adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti ad impedire
l’accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano state preventivamente
identificate. Sarà possibile identificare una volta sola il soggetto che utilizza il servizio e
conferirgli delle credenziali di accesso ad uso plurimo, sarà, comunque, obbligo del gestore

DOMANDE
E’ necessario richiedere 2 licenze? Una in Questura e l’altra al Ministero delle
Telecomunicazioni?
Non si tratta di due licenze, la prima è una comunicazione da inviare al Ministero in quanto si
offre al pubblico un servizio di telecomunicazione (Internet), la seconda è una vera e propria
licenza che si richiede alla Questura.

La licenza viene consegnata dalla Questura? Entro quando?
La licenza si intende rilasciata trascorsi 60 gg. dall’inoltro della domanda.
I dati vanno conservati su carta o in formato elettronico?
Se le postazioni offerte al pubblico sono non più di tre i dati anagrafici e quelli relativi al
monitoraggio possono essere tenuti in registri numerati e vidimati dall’autorità di pubblica
sicurezza. Nel caso di wi-fi o di prese ethernet che consentono, potenzialmente, di collegare
più di tre terminali si consiglia di archiviare i dati in formato elettronico.

Devo tenere in formato elettronico anche una copia del documento di identità del soggetto a
cui viene offerto il servizio?
No, solo i dati in esso contenuti, la copia del documento potrà essere conservata in formato
cartaceo.

Per quanto tempo e secondo quali modalità si devono tenere i dati relativi all’identità del
soggetto a cui è offerto il servizio e del monitoraggio delle attività da questo poste in essere?
I dati registrati devono essere mantenuti, con modalità che ne garantiscano l’inalterabilità e
la non accessibilità da parte di persone non autorizzate fino al 31 dicembre 2007.

Per “monitoraggio delle attività” si intende tenere traccia di tutti i siti visitati dal soggetto a
cui si offre il servizio?
No, il monitoraggio si effettua tenendo traccia dell’identità del soggetto a cui si offre il
servizio, il tipo di servizio offerto data ed ora di inizio e fine della fornitura del servizio.

Cosa si intende per servizio offerto?
Se si offre il servizio di connessione ad Internet il “servizio offerto” sarà “Internet”

Le postazioni ove si trovano i terminali con i quali si offre il servizio devono essere vigilate?
No, possono essere anche non vigilate, ma bisogna adottare misure che impediscano l’uso
dei terminali a soggetti non preventivamente identificati. Tali misure vanno adottate anche
nel caso si offra il servizio tramite tecnologia wi-fi

queste informazioni sono state copiate dal documento reperibile al seguente link: http://www.netorange.it/AspettiLegaliDecretoPisanu.pdf

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